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Il Tar Marche dà ragione a Codacons e Regione

Confermata la sospensione dei corsi di formazione sui massofisioterapisti: troppe lacune normative

massaggi, massofisioterapia

Il Codacons ha vinto un’altra importante battaglia sul fronte della sanità. Lo scorso anno l’associazione aveva presentato una class action dinanzi al Tar del Lazio, per conto di 80 cittadini in possesso del diploma di massofisioterapista, in cui si chiedeva di “costringere” il Ministero della salute a riordinare il quadro normativo relativo alla figura del massofisioterapista e, dunque, di inserire questa figura tra le professioni sanitarie.

I cittadini che avevano frequentato corsi per massofisioterapisti organizzati da scuole private, a livello regionale, credevano infatti di essere abilitati ad una “professione sanitaria ausiliaria”, quando, in realtà, la figura del Massofisioterapista viene considerata dal Ministero della Salute come mero “operatore di interesse sanitario” che, come tale, può svolgere solo “attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, che si connotano per la mancanza di autonomia professionale ed alle quali corrisponde una formazione di livello inferiore” (cfr. Sentenza CdS n. 3325/2013).

Una situazione quindi di confusione, alimentata dalla scarsa informazione fornita sull’argomento, che ha prodotto un danno a quei massofisioterapisti che avevano speso soldi, tempo ed energie per i corsi organizzati da istituti privati.

A seguito della notifica della class action del Codacons, la Regione Marche, conscia della effettiva scarsa chiarezza e lacunosità del quadro normativo in cui si inserisce tale figura professionale, ha emanato una delibera con cui ha disposto in via cautelativa la sospensione dell’autorizzazione alle scuole della Regione all’esercizio di attività di formazione triennale per il conseguimento della abilitazione a Massofisioterapista. Una decisione che ha portato la Scuole Riunite Ancona s.r.l. e l’Istituto Enrico Fermi di Perugia, organizzatrici dei corsi in questione, a ricorrere al TAR delle Marche per ottenere l’annullamento di tale delibera.

Il TAR Marche, tuttavia, accogliendo le tesi del Codacons, ha rigettato il ricorso delle scuole, confermando la validità della decisione assunta dalla Regione Marche, sostenendo nell’ordinanza che “il provvedimento impugnato appare prima facie giustificato da condivisibili ragioni di pubblico interesse, tenuto conto della complessità delle questioni sostanziali sottostanti e dell’assenza di un quadro normativo chiaro”.

 

 

da Codacons

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