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L’Italia e le accise. Una storia lunga un secolo che sta per finire?

Secondo appuntamento con la rubrica "L'Avvocato risponde", curata dagli avvocati Alessandro Di Paola e Gabriel Frasca

Portafogli, denaro, contanti, monete, banconote, povertà

E’ noto a tutti che il nostro amato Paese è tipico per l’imposizione di “accise”, ovvero di tasse subdole relative all’utilizzo di energia o al consumo di carburanti.

Rimarrete sorpresi di sapere che con ogni litro di benzina o gasolio contribuiamo – con tributi – a rimpinguare le casse statali a causa di eventi storici remoti, già probabilmente coperti negli anni dalle accise versate. Le accise, però, non sono state applicate solo sui carburanti: non tutti sanno che esse sono state previste anche per il consumo di energia. Ma sono legittime? Due recenti pronunce della Cassazione sembrano ritenere di no: negli anni 2010 e 2011, infatti, le addizionali sulla energia elettrica per consumi mensili fino a 200.000 kWh venivano applicate sui contratti di fornitura. Tali addebiti sono cessati dal 2012, restano però in ballo gli anni 2010 e 2011. Secondo la Corte di cassazione essi non sarebbero legittimi tenuto conto della disciplina europea in materia tributaria. Pertanto si prospetta la possibilità di agire nel confronti del fornitore per ottenere il rimborso di quanto versato.

Bisogna precisare che in tale materia si applica la prescrizione decennale e quindi lo spazio di manovra per ottenere il rimborso potrebbe essere limitato, quantomeno in riferimento all’anno 2010. Per interrompere la prescrizione, però, è sufficiente inviare una lettera raccomandata debitamente compilata.

Le sentenze della Suprema corte applicabili al caso di specie sono la n. 29980/2019 e la 27099/2019; secondo esse “emerge che il primo soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore di energia, tenuto verso il fisco per il pagamento dell’accisa ovvero della relativa addizionale. Indi, egli può ribaltarne l’onere rivalendosi nei confronti dell’utente secondo la caratterizzazione tipologica delle accise”. Secondo la citata sentenza n, 27099/2019 “…”.

Emerge pertanto, alla luce di questa giurisprudenza senza dubbio innovativa, una concreta possibilità per tutti i titolari di contratti di somministrazione dell’energia elettrica negli anni 2010 e 2011 di poter ottenere un congruo rimborso di quanto ingiustamente versato. Poiché tali versamenti sono stati imposti a tutti i fruitori con consumi fino a 200.000 kWh mensili, appare chiaro che la platea dei possibili interessati è molto ampia.

Avv. Alessandro Di Paola
(Master di II livello in Diritto Privato Europeo – Università “La Sapienza” – Roma)
Avv. Gabriel Frasca
(Dottore di Ricerca in Discipline giuridiche – Università “Roma Tre”- Roma)

 

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